Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14368 del 2 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per aversi concorso di persone nel reato non basta la semplice adesione morale ad un programma criminoso poiché occorre comunque un apporto che produca un rafforzamento dell'attivitą criminosa dell'agente o un aiuto all'attivitą di costui.

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