Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1405 del 5 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo le norme del vigente codice di procedura penale non č ipotizzabile e, dunque, č inammissibile la denuncia di conflitto fra pubblico ministero e giudice. L'attuale normativa ha ricondotto l'istituto dei conflitti entro i confini di un rimedio eccezionale, per fronteggiare situazioni che patologicamente alterano i criteri di ordinaria ripartizione delle regiudicande in capo ai singoli organi di giurisdizione, con conseguente, possibile violazione dei principi della naturalitā e precostituzione del giudice. In conseguenza, situazioni di conflittualitā sono ammissibili solo fra giudici e non fra giudice e pubblico ministero, il quale ultimo č parte, sia pure pubblica, nel processo penale. L'eventuale contrasto fra giudice e P.M. non č neppure inquadrabile fra i conflitti in casi analoghi, ne č giuridicamente apprezzabile, dovendo il P.M. prestare ossequio, come ogni altra parte del procedimento, alle statuizioni del giudice, fatti salvi i mezzi d'impugnazione previsti dalla legge.

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