Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11911 del 29 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La censura con la quale il pubblico ministero impugni il riconoscimento in appello delle circostanze attenuanti generiche sotto il profilo della violazione dell'art. 515 c.p.p., non essendovi stato sul punto alcun specifico gravame, incontra un ostacolo nella norma dell'art. 597 quinto comma, del nuovo codice di rito — applicabile anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del codice ex art. 245 delle disposizioni transitorie — secondo la quale il giudice d'appello può applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti.

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