Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10379 del 17 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalitą del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione.

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