Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10092 del 10 luglio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di corruzione, è corretta la decisione che neghi la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante in considerazione della qualità di amministratore pubblico dell'imputato.

(massima n. 2)

Ai fini del delitto di corruzione, perché sia compiutamente realizzata la «promessa» è sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la «controprestazione» purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione. Che poi l'atto illecito non sia compiuto a causa del mancato verificarsi delle condizioni che ne avrebbero reso possibile l'esecuzione, non rileva, posto che il delitto di corruzione propria si perfeziona con l'accettazione della promessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.