Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6728 del 3 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza tra il reato di associazione per delinquere e il concorso di più persone nel reato sta nel fatto che nella partecipazione criminosa l'accordo si esaurisce nella consumazione dei reati da realizzare, mentre nell'associazione per delinquere esso permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso: pertanto, la prova dell'esistenza della associazione non può desumersi dalla sola commissione di fatti criminosi, dovendo invece essere dimostrata l'esistenza del vincolo associativo.

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