Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 55 del 5 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tentativo di furto, l'attenuante del valore lieve può essere accordata solo ove sussista la certezza che il danno, che sarebbe derivato dal reato consumato, sarebbe stato di speciale tenuità. (Fattispecie di diniego, condiviso dalla corte di legittimità, dell'attenuante da parte del giudice del merito sul rilievo che nell'ambiente ove la condotta furtiva fu posta in essere si trovavano oggetti di cospicuo valore).

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