Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2030 del 11 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette pił reati di calunnia chi, sia pure mediante un'unica dichiarazione, attribuisce ad altra persona, sapendola innocente, una pluralitą di reati. Ed invero, a ciascuna delle false incolpazioni corrisponde uno specifico evento, consistente nel pericolo dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un innocente per ogni reato ad esso falsamente attribuito.

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