Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17420 del 18 dicembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilitą, anche se per un breve periodo, dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo. Nessuna influenza esercita sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva.

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