Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15550 del 11 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del reato di calunnia è costituito dal dolo generico, e cioè dalla consapevolezza del denunciante della innocenza del calunniato, né vale addurre, per escludere l'elemento psicologico del predetto reato, il fatto che l'agente sia caratterizzato da inettitudine e dabbenaggine. A tali condizioni psico-attitudinali, seppure ad esse possa corrispondere un minore coefficiente psichico in relazione al concreto sviluppo del soggetto, non può riconoscersi alcuna incidenza sulla imputabilità, non realizzando una situazione patologica tale da alterare i processi della intelligenza e della volontà giuridicamente rilevante.

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