Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8116 del 18 luglio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato il possesso può essere anche mediato e può far capo congiuntamente a più di un pubblico ufficiale, qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. Sicché risponde di peculato e non di truffa il pubblico ufficiale che, avendo insieme con altri il possesso del pubblico danaro, compia la parte dell'atto dispositivo di sua competenza e così consegue attraverso i concorrenti atti di disposizione degli altri compossessori, la disponibilità del danaro.

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