Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6355 del 27 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di peculato, la nozione di possesso considerata nell'art. 314 c.p. va intesa nel duplice significato di materiale detenzione o di disponibilitā giuridica dei beni materialmente detenuti da altri, dei quali l'agente possa conseguire la consegna mediante un atto dispositivo di sua competenza. Il possesso del danaro o della cosa appartenente alla pubblica amministrazione č poi connaturato alla specifica investitura (organico - funzionale, ovvero occasionale) ricoperta dall'imputato. Pertanto, l'indagine diretta ad accertarne la sussistenza deve essere condotta in due direzioni: l'una sul rapporto fra l'imputato e la cosa o il danaro appartenente alla pubblica amministrazione, l'altra sul rapporto che lega l'autore del fatto all'ufficio o al servizio pubblico cosė da individuare i reali e legittimi poteri dispositivi, ovvero di vigilanza e di controllo secondo l'assetto normativo dell'ufficio o del servizio interessato nel caso concreto.

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