Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1737 del 11 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto, cioè, che alla stregua della descrizione fattane dall'agente nella denuncia, corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale. Ne consegue che difetta tale elemento, e perciò non sussiste il delitto di calunnia, nell'azione di colui che attribuisca ad una persona, nel denunciarla all'autorità, una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato, a nulla rilevando che il denunciante abbia indicato un preciso nomen iuris e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato.

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