Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12655 del 17 dicembre 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di calunnia non č richiesta una denuncia in senso formale, contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, essendo sufficiente la semplice insinuazione, a carico di chi si sa innocente, di fatti dai quali possa desumersi l'esistenza di un reato e che quindi siano oggettivamente idonei a provocare il promovimento di un processo penale a carico dell'incolpato.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitā della esimente dello stato di necessitā, di cui all'art. 54 c.p., occorre che l'esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui.

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