Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10820 del 8 novembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitą del delitto di associazione per delinquere, non č necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchia interna e distribuzione di specifiche cariche criminose, ma č sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o pił delitti determinati e consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso. L'accordo relativo all'attuazione di questo, che deve intervenire fra almeno tre persone ed avere carattere continuativo, precede quello particolare avente ad oggetto i delitti genericamente compresi nel programma ed i mezzi e le modalitą della sua attuazione.

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