Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10473 del 25 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto non hanno alcuna rilevanza, perché il reato possa qualificarsi consumato e non tentato, l'elemento spaziale e quello temporale: se la cosa sottratta è passata nel dominio dell'agente anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore, si è in presenza di un reato consumato. Né l'evento può essere configurato diversamente nell'ipotesi in cui la parte offesa o terze persone per lei, siano intervenute dopo che l'agente abbia conseguito la fisica ed autonoma disponibilità sulla cosa, in quanto l'attività successiva non può più qualificarsi come manifestazione del precedente potere di fatto sulla cosa, ma come il risultato di una nuova ed autonoma determinazione diretta al recupero del possesso ormai perduto.

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