Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5216 del 28 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, la risarcibilitā č incondizionatamente riconosciuta soltanto per i danni patrimoniali. Ne deriva che — con riferimento ai danni non patrimoniali — il semplice rapporto di parentela (nella specie fratello di persona deceduta a seguito di omicidio) non dā luogo necessariamente all'insorgenza dell'obbligo; č quindi indispensabile che il giudice di merito fornisca adeguata motivazione in ordine alla sua concreta sussistenza. (Nel caso in esame č stato ritenuto non congruamente motivato il diniego della detta attenuante, senza esame della prospettata ragione del mancato risarcimento del danno non patrimoniale a favore del fratello della vittima di un omicidio, con questa ultima non convivente ed in disaccordo).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.