Cassazione penale Sez. II sentenza n. 283 del 16 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che asporti materiale inerte dal fondo di un torrente è responsabile del delitto di furto anche se sia intervenuta precedentemente una autorizzazione del sindaco, incompetente a disporre in materia perché si tratta di «cosa» non facente parte del demanio né del patrimonio comunale; in specie quando della illegittimità dell'autorizzazione (per incompetenza) l'agente sia consapevole.

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