Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8574 del 25 agosto 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di favoreggiamento personale comprende ogni atteggiamento sia di azione, sia di omissione diretto al perseguimento dello scopo di aiutare un'altra persona ad eludere le investigazioni; nel suddetto ambito rientra, quindi, anche il comportamento di chi volutamente si astiene dal fornire nel corso delle indagini notizie essenziali per la ricostruzione di un fatto e per la individuazione del responsabile, perché, cosģ facendo, determina una lesione dell'interesse protetto dall'art. 378 c.p.

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