Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2102 del 14 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel corso di un procedimento instaurato per il reato di calunnia, il giudice che ha la cognizione di questo reato ha pure competenza nel valutare autonomamente e direttamente i fatti oggetto della calunniosa incolpazione, per cui non deve necessariamente attendere un proscioglimento del calunniato, ma può procedere immediatamente contro il calunniatore ed ha anche il potere di valutare in modo del tutto diverso i fatti, qualunque sia stata la decisione passata in giudicato nei confronti dell'incolpato, poiché tale decisione non fa stato nel processo per calunnia, avendo egli piena libertà ed autonomia di giudizio nella valutazione delle risultanze probatorie al fine di determinare l'esistenza o meno di una accusa volontariamente calunniosa.

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