Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1884 del 14 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola dell'integrazione del contratto secondo gli usi di cui all'art. 1374 c.c. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontą o l'abbiano espressa in modo lacunoso e ambiguo, e va quindi esclusa quando, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto ed il contenuto delle loro prestazioni.

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