Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10056 del 29 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La ritrattazione della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilitą del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autoritą).

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