Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 460 del 17 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di senilità non può considerarsi alla stregua di un'infermità capace di produrre un turbamento patologico nel processo intellettivo o volitivo, a meno che assuma caratteristiche cliniche speciali, come la demenza senile, le forme paranoidi o altre forme morbose rilevanti ai fini dell'infermità mentale.

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