Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4072 del 2 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 371 c.p. si realizza integralmente nel momento in cui il soggetto ha giurato il falso, a nulla rilevando i vizi inerenti al contenuto privatistico del processo civile. Cosicché, se il giuramento č stato prestato ed č emersa la sua falsitā, l'indagine sulla conformitā a legge della prova disposta in sede civile č del tutto ininfluente ai fini della configurabilitā del reato.

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