Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2221 del 18 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuitigli dalla legge ai fini della concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il giudice non č tenuto, applicati i predetti benefici, a concedere all'imputato anche le attenuanti generiche, poiché il fondamento giuridico dei benefici č diverso da quello delle attenuanti. (Fattispecie in tema di pretesa contraddittorietą di motivazione).

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