Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5678 del 8 giugno 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento il giudice deve limitarsi ad accertare se il soggetto attivo abbia giurato il falso su uno o pił punti della formula deferitagli poichč l'antigiuridicitą di tale reato prescinde dal particolare contenuto privatistico del giudizio civile, nč č consentito al giudice penale stabilire la pertinenza o la concludenza, in relazione all'oggetto della controversia, della formula ammessa dal giudice civile.

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