Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8394 del 28 settembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale ma occorre che la diminuzione delle facoltą intellettive e volitive dipenda da un'alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro tipico di una determinata malattia.

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