Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1742 del 5 dicembre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla professione medica (che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati), commette il reato di esercizio abusivo della professione medesima chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali, da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c.p.

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