Cassazione penale Sez. II sentenza n. 481 del 19 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Per cosa mobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p., si intende qualsiasi oggetto corporeo, qualsiasi entitā materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento, facente parte del patrimonio altrui, inteso in senso ampio e non soltanto sotto il profilo strettamente economico, che rivesta un apprezzabile interesse e la cui appropriazione determini un detrimento patrimoniale (in senso ampio) per il soggetto passivo ed arrechi una qualsiasi utilitā o vantaggio (economicamente valutabile o meno) per l'agente. Ai fini del delitto di furto, non sono da considerare come mobili le entitā immateriali ed, in particolare, i prodotti immateriali del pensiero, dell'ingegno e dell'attivitā umana, in quanto tali ed in sé considerati. Ma, quando queste entitā o prodotti immateriali vengono trasfusi in una cosa materiale, corporea, quest'ultima perde (in tutto od in parte) la sua rilevanza per il suo valore intrinseco ed acquista quella inerente all'interesse relativo al prodotto intellettuale in essa incorporato, il quale, pertanto, viene in considerazione come oggetto primario della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla cosa mobile in cui si č materializzato. (Fattispecie in cui č stata ritenuta cosa mobile il materiale costituito da elaborati tecnici, grafici e disegni inerenti a modelli, progetti e studi, di una impresa, relativi alla modellistica di camiceria ed alla lavorazione successiva).

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