Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2962 del 16 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro, quale sanzione amministrativa per l'esercizio di attivitą in assenza delle previste autorizzazioni, laddove il ricorso si fondi sulla sussistenza delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivitą, l'introduzione da parte del ricorrente, con memoria ex art. 320 c.p.c., della diversa circostanza dell'assenza di un regime autorizzatorio costituisce motivo nuovo di impugnazione, non mera "emendatio libelli", come tale non conoscibile dal giudice neanche "ex officio".

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