Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 26758 del 22 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchč non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., salvo che per il capo relativo alle spese, risulta viziato da una difformitą che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

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