Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 26565 del 21 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialitą dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite.

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