Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 25902 del 15 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., giacché priva del carattere della definitività, anche quando contenga la statuizione sulle spese di lite.

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