Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2217 del 4 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unitą suscettibile di acquisire la stabilitą del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, su appello dell'INPS, incentrato sulla mancanza di prova del fatto dannoso, aveva rigettato la domanda di una lavoratrice, di risarcimento del danno esistenziale a causa della ritardata corresponsione del trattamento economico di maternitą).

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