Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21235 del 20 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736, n. 2, c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare, sicchè il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, senza incontrare impedimento - nei giudizi assoggettati al rito del lavoro - nell'art. 437 c.p.c., il quale regola l'attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio la norma testé menzionata, la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova.

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