Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20018 del 6 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare "in ogni caso" un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, in quanto l'inosservanza del primo termine è rilevante solo ai fini della fase sommaria, non potendo precludere che sull'azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.

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