Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19915 del 5 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo che il giudice di merito, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta capitolazione, sicché la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.

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