Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 15539 del 27 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l'attivitą processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali.

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