Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15376 del 26 luglio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

La tempestivitą dell'opposizione, proposta da uno dei soci di una societą di persone avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico sia della societą che dei singoli soci, deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio ex art. 641 c.p.c., la solidarietą passiva con la societą e con gli altri soci.

(massima n. 2)

Il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto sia nei confronti della societą di persone che dei singoli soci illimitatamente responsabili, acquista autoritą di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla societą o da altro socio.

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