Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12293 del 15 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.

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