Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 11222 del 31 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimitą. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunitą di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.).

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