Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 11217 del 31 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiaritą della materia del contendere".

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