Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11157 del 30 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.

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