Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7624 del 15 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale č stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilitą, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., l'istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimitą di verificare la tempestivitą dell'impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.