Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7109 del 9 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre č irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relative - non preclude il decorso del termine ex art. 627 c.p.c. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, con riferimento all'ipotesi di sospensione di una procedura esecutiva ordinaria, in ragione della sua conversione in procedura esattoriale, aveva individuato il "dies a quo", per la decorrenza del termine di riassunzione della prima, in quello della definitivitā dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione della seconda, negando, invece, rilievo sia all'istanza di revoca del provvedimento estintivo della procedura esattoriale, sia allo stesso "iter" delle impugnazioni proposte in relazione alla decisione intervenuta in merito a tale istanza).

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