Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6755 del 2 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione di nullitą della cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilitą.

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