Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5479 del 19 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilitą civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio.

(massima n. 2)

Nell'assicurazione della responsabilitą civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilitą dalla costituzione in giudizio.

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