Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3514 del 23 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1475 cod. civ., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto, rimanendo lo stesso compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate, senza che, peraltro, tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendita comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione.

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