Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3362 del 20 febbraio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Per la riattivazione del giudizio di cassazione, sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ., poiché il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, senza necessità di osservare i termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.

(massima n. 2)

L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione.

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