Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26130 del 30 dicembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze per gli alberi, il concetto di "fusto" richiamato dal n. 1 dell'art. 892 c.c. comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta; viceversa, per fusto che "si diffonde in rami", ai sensi del n. 2, s'intende l'intenso propagarsi degli elementi secondari dell'albero, cioč dei rami in senso stretto, i quali non fanno parte integrante del fusto. (Principio affermato in fattispecie relativa a piante di olivo dotate di branche primarie).

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